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Ordinanza — n. 44472/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44472/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44472/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Catania applicava a Paolo Pistone la pena concordata in relazione al delitto ex artt. 81 cpv. cod. pen., 2 I. n. 638 del 1983. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando il vizio di motivazione circa l'insussistenza delle cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44472/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Catania applicava a Paolo Pistone la pena concordata in relazione al delitto ex artt. 81 cpv. cod. pen., 2 I. n. 638 del 1983. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando il vizio di motivazione circa l'insussistenza delle cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
facoltà di astenersi dal testimoniare deposizione inattendibile falsa dichiarazione della parte testimonianze contraddittorie asserzione difendibile allegazione motivata

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Catania applicava a Paolo Pistone la pena concordata in relazione al delitto ex artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISTONE PAOLO nato a AGIRA il 01/01/1961 avverso la sentenza del 16/06/2021 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Catania applicava a Paolo Pistone la pena concordata in relazione al delitto ex artt. 81 cpv. cod. pen., 2 I. n. 638 del 1983.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando il vizio di motivazione circa l'insussistenza delle cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto al di fuori dai casi consentiti dalla legge.

4. Invero, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che esulano dal motivo di ricorsi).

5. Va perciò ribadito il principio secondo cui, in tema di patteggiameito, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (da ultimo, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 13/01/2020, Pierri, Rv. 278337).

6. Essendo il ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. peri., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefa o C rbe Vito Di Nicola DEPOSITATA IN