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Ordinanza — n. 44467/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44467/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44467/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso presentato dal difensore di EssAaoui Rceoine contro la sentenza n. 499/2021, con cui il Tribunale di Bergamo ha applicato in data 13/04/2021 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo violazione di legge sulla valutazione della congruità della determinazione della pena richiesta dalle parti. Le censure articolate, in modo peraltro generico, nel ricorso sono inammissibili perché non rientrano all'evidenza fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44467/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 499/2021, con cui il Tribunale di Bergamo ha applicato in data 13/04/2021 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo violazione di legge sulla valutazione della congruità della determinazione della pena richiesta dalle parti. Le censure articolate, in modo peraltro generico, nel ricorso sono inammissibili perché non rientrano all'evidenza fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Parole chiave

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gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza ripudiazione sanzioni penali caso poco grave tentate lesioni personali gravi

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
499/2021, con cui il Tribunale di Bergamo ha applicato in data 13/04/2021 la pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESSAADAOUI RADOINE nato il 26/06/1997 avverso la sentenza del 13/04/2021 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore di EssAaoui Rceoine contro la sentenza n. 499/2021, con cui il Tribunale di Bergamo ha applicato in data 13/04/2021 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo violazione di legge sulla valutazione della congruità della determinazione della pena richiesta dalle parti. Le censure articolate, in modo peraltro generico, nel ricorso sono inammissibili perché non rientrano all'evidenza fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso l' 08/11/2021 Il Consig est sore Il Presid Ricc roso Anna Cri lo - TC) 31 -VAI-A - IQ/2011 IL