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Ordinanza — n. 44466/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44466/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44466/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso presentato dal difensore di Manzella Michael contro la sentenza n. 4103/2021, con cui il Gip del Tribunale di Vercelli ha applicato in data 29/04/2021 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 337 cod. pen., 75 dlgs n. 159/2011, è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo violazione di legge sulla valutazione della congruità della determinazione della pena richiesta dalle parti. Le censure articolate nel ricorso sono inammissibili perché non rientrano all'evidenza fra ì casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44466/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 4103/2021, con cui il Gip del Tribunale di Vercelli ha applicato in data 29/04/2021 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 337 cod. pen., 75 dlgs n. 159/2011, è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo violazione di legge sulla valutazione della congruità della determinazione della pena richiesta dalle parti. Le censure articolate nel ricorso sono inammissibili perché non rientrano all'evidenza fra ì casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.

Parole chiave

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mancata prova di parzialità tempestività dell'inoltro rinvio del dibattimento violazione del principio di celerità ritardo ingiustificato dell'azione penale diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
4103/2021, con cui il Gip del Tribunale di Vercelli ha applicato in data 29/04/2021 la pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZELLA MICHAEL nato a BIELLA il 18/09/1992 avverso la sentenza del 29/04/2021 del GIP TRIBUNALE di VERCELLIdato a>v.ist5--ZIle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore di Manzella Michael contro la sentenza n. 4103/2021, con cui il Gip del Tribunale di Vercelli ha applicato in data 29/04/2021 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 337 cod. pen., 75 dlgs n. 159/2011, è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo violazione di legge sulla valutazione della congruità della determinazione della pena richiesta dalle parti. Le censure articolate nel ricorso sono inammissibili perché non rientrano all'evidenza fra ì casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.

La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso l' 08/11/2021 Il Consi é-Ye e sore Il Presid Ricc o oroso Anna Cr c olo DEPOSITATA IN CANC7).t.51FIA -