Ordinanza — n. 44464/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso presentato dal difensore di Losco Ferdinando contro la sentenza n. 114/2021, con cui il Tribunale di Torre Annunziata ha applicato in data 06/04/2021 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per reato di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 624, 625 n.2 cod. pen. è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo l'omessa statuizione da parte del giudice sul bene in sequestro, con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., trattandosi di richiesta che andrà rivolta al giudice dell'esecuzione. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44464/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOSCO FERDINANDO nato a TORRE ANNUNZIATA il 26/11/1975 avverso la sentenza del 06/04/2021 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato av)astr-gile parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore di Losco Ferdinando contro la sentenza n. 114/2021, con cui il Tribunale di Torre Annunziata ha applicato in data 06/04/2021 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per reato di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 624, 625 n.2 cod. pen. è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo l'omessa statuizione da parte del giudice sul bene in sequestro, con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., trattandosi di richiesta che andrà rivolta al giudice dell'esecuzione. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 08/11/2021 Il Consig ré\est re Il Presid Ri c d oroso Anna Cri olo DEPOSITATA IN CANCELLEFIA - 1/D