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Ordinanza — n. 44464/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44464/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44464/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso presentato dal difensore di Losco Ferdinando contro la sentenza n. 114/2021, con cui il Tribunale di Torre Annunziata ha applicato in data 06/04/2021 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per reato di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 624, 625 n.2 cod. pen. è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo l'omessa statuizione da parte del giudice sul bene in sequestro, con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., trattandosi di richiesta che andrà rivolta al giudice dell'esecuzione. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44464/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza altri capi d'accusa fondamento della responsabilità gravi addebiti penali eccezione di buona fede false dichiarazioni senza giuramento

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
114/2021, con cui il Tribunale di Torre Annunziata ha applicato in data 06/04/2021 la pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOSCO FERDINANDO nato a TORRE ANNUNZIATA il 26/11/1975 avverso la sentenza del 06/04/2021 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato av)astr-gile parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore di Losco Ferdinando contro la sentenza n. 114/2021, con cui il Tribunale di Torre Annunziata ha applicato in data 06/04/2021 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per reato di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 624, 625 n.2 cod. pen. è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo l'omessa statuizione da parte del giudice sul bene in sequestro, con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., trattandosi di richiesta che andrà rivolta al giudice dell'esecuzione. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 08/11/2021 Il Consig ré\est re Il Presid Ri c d oroso Anna Cri olo DEPOSITATA IN CANCELLEFIA - 1/D