Italian Supreme Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for inadmissible factual review arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Kruja Amarildo inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant challenged his conviction for drug trafficking, arguing a lack of certain evidence regarding the drug's intended sale and claiming violations of law and reasoning flaws. The Court rejected these claims because they improperly addressed the factual reconstruction and evidence evaluation, which remain the exclusive competence of the trial judge who provided adequate reasoning based on established inferences.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals against judgments of conviction are inadmissible if they concern the reconstruction and evaluation of facts or the appreciation of evidence, as these matters fall exclusively within the competence of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KRUJA AMARILDO nato il 30/01/1988 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2003/2021 la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Roma in data 5/10/2020 nei confronti di Kruja Amarildo per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Nel ricorso di Kruja si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza del reato per la mancanza di prove certe sulla destinazione allo spaccio. Il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
In particolare, la Corte ha congruamente evidenziato gli elementi di fatto da cui dedurre la destinazione allo spaccio, tenuto conto del quantitativo e delle ulteriori considerazioni sulle modalità dei fatti (l'assenza di documentazione attestante lo stato di assuntore, la suddivisione della sostanza, presenza di strumenti per lo spaccio, assenza di redditi). Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso l' 08/11/2021 Il Cons. j est re Il Presid Ricc so Anna Cr DEPOSITATA IN CANCELLERIA ,---