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Ordinanza — n. 44458/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44458/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44458/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso presentato dal difensore di Schiavone Nicola contro la sentenza n.1292/2021 emessa dalla Corte di appello di Roma è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte di appello correttamente respinto la richiesta di perizia sulla sostanza stupefacente, perché ritenuta superflua, dopo aver evidenziato la perdita del potere di impugnazione del rito abbreviato non condizionato, a seguito della richiesta avanzata dall'imputato per effetto del rigetto della richiesta di abbreviato condizionato.,residuando solo la facoltà di sollecitare l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria "ek officio" ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 12818 del 14/02/2020, Rv. 279324).

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/90, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44458/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte di appello correttamente respinto la richiesta di perizia sulla sostanza stupefacente, perché ritenuta superflua, dopo aver evidenziato la perdita del potere di impugnazione del rito abbreviato non condizionato, a seguito della richiesta avanzata dall'imputato per effetto del rigetto della richiesta di abbreviato condizionato.,residuando solo la facoltà di sollecitare l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria "ek officio" ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 12818 del 14/02/2020, Rv. 279324).

Parole chiave

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scemata imputabilità verdetto di colpevolezza allegazioni fattuali non credibili gravi addebiti penali partecipazione al reato colpa del patrocinatore

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/90
Le censure con le quali si impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R.
art. 616 c.p
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVONE NICOLA nato a CASAL DI PRINCIPE il 09/08/1960 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore di Schiavone Nicola contro la sentenza n.1292/2021 emessa dalla Corte di appello di Roma è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte di appello correttamente respinto la richiesta di perizia sulla sostanza stupefacente, perché ritenuta superflua, dopo aver evidenziato la perdita del potere di impugnazione del rito abbreviato non condizionato, a seguito della richiesta avanzata dall'imputato per effetto del rigetto della richiesta di abbreviato condizionato.,residuando solo la facoltà di sollecitare l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria "ek officio" ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 12818 del 14/02/2020, Rv. 279324).

Le censure con le quali si impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Gli ulteriori motivi di ricorso riferiti al bilanciamento delle circostanze sono ugualmente inammissibili, non essendo stata dedotta nei motivi di appello la valutazione dei presupposti della recidiva, ed essendo invece il giudizio di equivalenza rimesso alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito sul punto una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, tenuto conto del quantitativo rilevante di sostanza stupefacente (circa g. 100 di cocaina), e della condivisione di tale valutazione nei due gradi di giudizio.

2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso 1'8 novembre 2021 Il Consigli