Cassation court dismisses appeals against drug trafficking conviction for generic legal errors and procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants against the Second Instance Court of Naples inadmissible. The appellants argued for a lighter classification of their drug trafficking activities and challenged the admissibility of telephone interceptions, but the court found their legal arguments generic and irrelevant to the established facts. The decision upheld the lower court's assessment that the frequency of transfers and network integration negated the possibility of a minor offense status, while rejecting procedural complaints as lacking specific grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on generic legal errors or procedural violations without specific factual grounding are inadmissible, and the Court of Cassation cannot re-evaluate the reconstruction of facts or the assessment of evidence reserved for the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAURO LEONARDO nato a NAPOLI il 15/09/1984 PASTORE ROSALBA nato a NAPOLI il 02/05/1968 VISCONTI CIRO nato a NAPOLI il 12/07/1957 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi presentati dai difensori di Mauro Leonardo, Pastore Rosalba e Visconti Carlo contro la sentenza n.2311/2021 emessa dalla Corte di appello di Napoli sono inammissibili. Le censure con le quali i ricorrenti Mauro e Pastore impugnano la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.
U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Nel caso di specie, la frequenza delle cessioni, le modalità dell'acquisto, l'inserimento in una rete di spaccio collaudata sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, alla stregua dell'assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti che i ricorrenti neppure hanno specificato. Gli ulteriori motivi di ricorso di Pastore, riferiti al preteso assorbimento dei fatti di cui ai capi 39 e 40 in un unico medesimo reato, introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Manifestamente infondate oltre che generiche sono le eccepite violazioni processuali come dedotte nel primo motivo del ricorso di Mauro Leonardo in merito all'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche come mezzo di prova in assenza di riscontri, costituendo al contrario valido strumento probatorio la valutazione del loro contenuto ove compiuta con rigore e supportata da ineccepibili argomenti logici. Quanto al ricorso di Visconti si deve rilevare la genericità del motivo per mancata specifica indicazione dei capi e dei punti cui si riferisce il ricorso, atteso il riferimento delle doglianze al reato associativo per il quale il Visconti è stato assolto.
2. Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, di ciascuno, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso 1'8 novembre 2021 re tensore Amoroso DEPOSI