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Ordinanza — n. 44456/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal grounds regarding non-punishment and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44456/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Di Maro Vincenzo inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a conviction for tax evasion, arguing violations of the non-punishment provision and denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting the lower court's adequate reasoning regarding the duration of the evasion and the intensity of the intent.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are manifestly unfounded, particularly when the lower court has provided adequate motivation regarding the gravity of the offense and the intensity of the intent.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-punishment provision generic mitigating circumstances tax evasion crime Article 616 c.p.p. responsabilità penale dei minori verdetto di colpevolezza responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Con riferimento alla non applicazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
art. 131-bis cod. pen
Con riferimento alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., la Corte di appello ne ha fornito adeguata motivazione, valorizzando la protrazione dell'evasione e l'intensità del dolo.
art. 616 c.p
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARO VINCENZO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 01/06/1988 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza n.201/2021 la Corte di appello di Campobasso ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Campobasso nei confronti di Di Maro Vincenzo per il reato di cui all'art.385 cod. pen. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza:

a) per violazione di legge e vizio di motivazione in merito al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche Il ricorso è manifestamente infondato. Con riferimento alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., la Corte di appello ne ha fornito adeguata motivazione, valorizzando la protrazione dell'evasione e l'intensità del dolo. A differenza di quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello ne ha fornito adeguata motivazione sia sotto il profilo della gravità del fatto che dell'intensità del dolo, essendovi una evidente correlazione tra la esperienza dell'imputato e la consapevolezza della importanza di rispettare le prescrizioni del regime degli arresti domiciliari, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni e la durata dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità.

La medesima genericità connota anche il motivo sul diniego delle attenuanti generiche avendo la Corte territoriale congruamente motivato la valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021 Con estensore Il Presi te A Anna Crisi3lo DEPOSITATA IN C