Ordinanza — n. 44455/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso presentato dal difensore di Troise Rosa contro la sentenza n.3270/2021 emessa dalla Corte di appello di Napoli è inammissibile. Le censure con le quali si impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 d.P.R. 309/90, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44455/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Le censure con le quali si impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROISE ROSA nato a NAPOLI il 13/02/1977 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore di Troise Rosa contro la sentenza n.3270/2021 emessa dalla Corte di appello di Napoli è inammissibile. Le censure con le quali si impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.
U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Gli ulteriori motivi di ricorso riferiti al trattamento sanzionatorio sono ugualmente inammissibili, essendo il relativo giudizio rimesso alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito sul punto una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, tenuto conto del quantitativo rilevante di sostanza stupefacente e dell'applicazione di una pena prossima al minimo edittale.
2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso l'8 novembre 2021 Il Consigl sore Ric oroso D EPOSITATA IN CANCE.-11..Y.3;