Ordinanza — n. 44450/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAMASSIMA PAOLO nato a FOGGIA il 13/08/1988 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; "ek Con sentenza n.2815/2020 la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Foggia nei confronti di Casamassima Paolo per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44450/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza:
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAMASSIMA PAOLO nato a FOGGIA il 13/08/1988 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; "ek
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n.2815/2020 la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Foggia nei confronti di Casamassima Paolo per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza:
a) per violazione di legge e vizio di motivazione in merito al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod. pen. Il ricorso è manifestamente infondato. Con riferimento alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., la Corte di appello ne ha fornito adeguata motivazione, valorizzando la protrazione dell'evasione e l'assenza di giustificazioni, essendo il riferimento ai venti minuti relativo non alla durata dell'evasione - come dedotto dal ricorrente - ma al tempo impiegato dall'imputato per fare ritorno a casa dopo l'arrivo degli agenti presso l'abitazione, a seguito di chiamata telefonica. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso l' 08/11/2021 Il Con i tensore Il Pres ente do oroso Anna icuolo 1 DEPOSITATA IN CANCELLERIA Di C