Ordinanza — n. 44449/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAKI MOHAMED nato il 10/10/1989 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Con sentenza n.830/2021 la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Salerno nei confronti Zaki Mohamed per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44449/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a) per violazione di legge e vizio di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è manifestamente infondato. A differenza di quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione della mancata applicazione delle attenuanti generiche sia sotto il profilo della gravità del fatto che dell'intensità del dolo, avendo congruamente motivato la valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAKI MOHAMED nato il 10/10/1989 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n.830/2021 la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Salerno nei confronti Zaki Mohamed per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza:
a) per violazione di legge e vizio di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è manifestamente infondato. A differenza di quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione della mancata applicazione delle attenuanti generiche sia sotto il profilo della gravità del fatto che dell'intensità del dolo, avendo congruamente motivato la valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso l' 08/11/2021 Il Cons e estensore Il Prsdente Ric Amoroso Anna ctscuoIo • DEPOSITATA IN Cfs.f\IC 1 !"721 —1 2021