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Ordinanza — n. 44445/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug trafficking charges citing established legal principles and specific sentencing factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44445/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Bisceglia Sabino inadmissible, ruling that the lower court correctly applied established legal principles regarding drug trafficking. The appellant argued against the exclusion of the minor offense hypothesis, but the court found the weight of the drug quantity, available means, and established trafficking network incompatible with such a hypothesis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. 309/90; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's exclusion of the minor offense hypothesis is based on a correct application of consolidated legal principles weighing qualitative and quantitative factors, rendering the appellant's generic complaints without merit.

Parole chiave

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drug trafficking charges minor offense hypothesis sentencing factors appeal inadmissibility procedural costs Corte di Cassazione D.P.R. 309/90 esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. 309/90
Le censure con le quali si impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.
Art. 616 c.p.p.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
art. 73 d.P.R. 309/90
Le censure con le quali si impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.
art. 616 c.p
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BISCEGLIA SABINO nato a LAVELLO il 29/11/1954 avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore di Bisceglia Sabino contro la sentenza n.3870/2021 emessa dalla Corte di appello di Milano è inammissibile. Le censure con le quali si impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d. P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.

U , n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Nel caso di specie il dato ponderale (g.22,59 di cocaina pura equivalente a 150 dosi, in relazione ad un quantitativo lordo di circa 48,4 grammi), la disponibilità dei mezzi impiegati per l'approvvigionamento, l'inserimento in una rete di spaccio collaudata, sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, alla stregua dell'assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti che il ricorrente neppure ha specificato.

Il secondo motivo di ricorso relativo alla dosimetria della pena è generico perchè la Corte di appello ha proceduto ad una rideterminazione della pena I dando atto di avere recepito le doglianze difensive proposte con l'atto di appello, applicando una pena prossima al minimo edittale, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche ed escludendo la recidiva.

2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso 1'8 novembre 2021 Il Consigl estensore Il Presi te Ricc Am oro Anna C uolo DEPOSITATA IN CANCELL E