Ordinanza — n. 44441/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIANG KHADIM nato il 01/01/1985 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Con sentenza n. 900/2021 la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Genova a Niang Khadinn, alla pena di mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585 cod. pen. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 44441/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a) per violazione e vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha congruamente motivato in considerazione della reiterazione delle delle condotte e del contesto in cui il fatto si inserisce. Si tratta di una motivazione argomentata con riferimento a fatti specifici e non a dedotti pregiudizi basati su valutazioni soggettivistiche non verificabili. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIANG KHADIM nato il 01/01/1985 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 900/2021 la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Genova a Niang Khadinn, alla pena di mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585 cod. pen. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza:
a) per violazione e vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha congruamente motivato in considerazione della reiterazione delle delle condotte e del contesto in cui il fatto si inserisce. Si tratta di una motivazione argomentata con riferimento a fatti specifici e non a dedotti pregiudizi basati su valutazioni soggettivistiche non verificabili. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso l' 08/11/2021 Il Consi e estensore Il Presi • nte Ric Amoroso Anna C cuoio DEPOSITATA CANCEIL EPA - 1 D )