Italian Court dismisses appeal on home detention evasion, upholding conviction for unauthorized departure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Spina's appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for evading home detention. The appellant argued the trial court erred in assessing intent and denied generic mitigating circumstances, but the court found the appellate judgment logically sound. Consequently, the appeal was rejected, and Spina was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellate court correctly applies the legal rule that any unauthorized departure from home detention constitutes the crime of evasion, regardless of duration or distance, and when the denial of mitigating circumstances is based on a factual assessment not vitiated by logical flaws.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINA GIOVANNI nato a CATANIA il 12/01/1989 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2629/2020 la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Catania nei confronti di Spina Giovanni per il reato di cui all'art. 385, cod. pen. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza per violazione e vizio di motivazione:
a) in merito alla valutazione del dolo;
b) per diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha congruamente motivato in merito alla rilevanza penale del fatto, non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale. Con congrua motivazione la Corte di appello ha spiegato le ragioni dell'irrilevanza del motivo dell'uscita (il litigio con il padre convivente).
In merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, si ribadisce che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, ove non affetta da vizi logici. Nel caso di specie la Corte ha rilevato l'assenza di elementi favorevoli all'imputato, atteso che lo stato di incensuratezza non assume di per sé rilevanza a tale fine per dettato normativo, mentre sono risultati carenti di prova gli altri profili collegati alla dedotta lievità del fatto. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso l' 08/11/2021 Il C liere estensore Il Presiderii do Amoroso Anna Crisèij6lo DEPOSITATA IN CAN(F!_LERIA -