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Ordinanza — n. 44437/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conditional sentence denial due to generic challenges and lack of specific mitigating facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44437/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Clemente Mirko inadmissible, ordering him to pay procedural costs. The court found the appellant's arguments against the denial of a suspended sentence were too generic and failed to address the specific quantitative and qualitative factors proving habitual drug trafficking. Consequently, the court upheld the lower court's assessment that the defendant's professional nature and lack of employment justified the rejection of the benefit.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Art. 616 c.p.p.: The court rejects generic challenges to the exclusion of the minor offense hypothesis when the lower court has correctly applied established legal principles regarding the weight of quantitative and qualitative factors, such as the habitual and professional nature of the drug trafficking activity.

Parole chiave

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conditional sentence denial drug trafficking habitual appeal inadmissibility procedural costs order minor offense hypothesis accertamento inesatto dei fatti momento del reato carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Le censure con le quali si impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.
Art. 616 c.p.p.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
art. 73 d.P.R. 309/90
Le censure con le quali si impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.
art. 616 c.p
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLEMENTE MIRKO nato a PALERMO il 11/10/1995 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore di Clemente Mirko contro la sentenza n.2715/2020 emessa dalla Corte di appello di Palermo è inammissibile. Le censure con le quali si impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d. P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.

U , n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Nel caso di specie il dato ponderale (9.200 di hashish, g. 47 della stessa sostanza ed altri quantitativi di marijuana del peso di g.2,3), la disponibilità dei mezzi impiegati per l'approvvigionamento, la frequenza dello spaccio, sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, alla stregua dell'assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti che il ricorrente neppure ha specificato.

Quanto alle ragioni del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, la valutazione negativa espressa sulla personalità dell'imputato è stata adeguatamente motivata con riguardo alle modalità del fatto ed alle condizioni personali dell'imputato, con specifico riferimento al carattere abituale e professionale dell'attività di spaccio ed all'assenza di una attività lavorativa.

2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso 1'8 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presid R' o Amoroso Anna Crisolo DEPOSITATA tN CANCELLERIA