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Ordinanza — n. 44436/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for inadmissible factual review claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44436/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared Niko Dragotta's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. Dragotta challenged his conviction for drug trafficking, arguing violations of law regarding the crime's existence, lack of general mitigating circumstances, and sentencing. The court rejected these claims because they improperly addressed factual reconstruction and evidence evaluation, which remain the exclusive domain of the trial judge who provided adequate reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals against judgments of conviction are inadmissible when they concern the reconstruction of facts, the evaluation of evidence, or the appreciation of material proof, as these issues fall within the exclusive competence of the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking conviction inadmissible appeal factual review limits evidence evaluation court of cassation mitigating circumstances procedural inadmissibility caso poco grave

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 c.p
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGOTTA NIKO nato a BOLOGNA il 25/10/1995 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; 4/r

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 4877/2020 la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, inflitta dal Gip del Tribunale di Palermo a Dragotta Niko per il reato di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. 309/90. Nel ricorso di Dragotta si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza del reato, sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio. Il primo motivo di ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

In particolare, la Corte ha congruamente evidenziato gli elementi di fatto da cui dedurre la destinazione allo spaccio, tenuto conto del quantitativo e delle ulteriori considerazioni sull'assenza di redditi compatibili con l'acquisto di una provvista per uso personale. Quanto alla determinazione della pena ed all'esclusione delle attenuanti generiche, la Corte ne ha fornito adeguata motivazione, stante l'assenza di significative allegazioni specifiche. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'08/11/2021 iere estensore Il Presi te Anna Ctiuolo DEPOSITATA IN CANCEL FRIA