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Ordinanza — n. 44435/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against drug trafficking conviction for generic challenges to minor offense exception.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44435/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeals filed by four defendants against the Palermo Court of Appeal inadmissible. The defendants argued for a lighter classification under the minor offense provision, but the court found their arguments generic and failed to address specific aggravating circumstances like drug quantity and organized network involvement. The court ruled that since the lower court correctly applied established legal principles regarding qualitative and quantitative factors, the appeals could not succeed in the jurisdictional review stage.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging the exclusion of the minor offense hypothesis are inadmissible if they offer generic censure without specific factual arguments, as the lower court's evaluation based on consolidated legal principles regarding quantity, means, and circumstances is binding in the jurisdictional review.

Parole chiave

Generato dall'IA
minor offense exception drug trafficking conviction inadmissible appeal jurisdictional review aggravating circumstances legal principle application procedural dismissal istanza di revisione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Le censure con le quali i predetti ricorrenti impugnano la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R.
Art. 616 c.p.p.
Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
art. 73 d.P.R. 309/90
Le censure con le quali i predetti ricorrenti impugnano la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R.
art. 616 c.p
Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SANFILIPPO ANTONELLO nato a MAZARA DEL VALLO il 30/10/1986 GHARRAD LUIGI MOHAMED nato a MAZARA DEL VALLO il 29/04/1990 PERLOTTI ANDREA nato a MAZARA DEL VALLO il 10/03/1994 FIGGINI ALESSANDRO nato a MAZARA DEL VALLO il 24/07/1980 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi presentati dai difensori di Sanfilippo Antonello, Gharrad Luig , Perlotti Andrea e Figgini Alessandro contro la sentenza n.1967/2021 emessa dalla Corte di appello di Palermo sono inammissibili. Le censure con le quali i predetti ricorrenti impugnano la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.

U , n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Nel caso di specie, oltre al dato ponderale (g. 96,9 di eroina), le modalità dell'acquisto e trasporto della droga e l'inserimento in una rete di spaccio collaudata sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, alla stregua dell'assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti che i ricorrenti neppure hanno specificato. Gli ulteriori motivi di ricorso riferiti alla destinazione all'uso personale introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Quanto al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, si deve rilevare che al di là dei precedenti penali specifici valorizzati solo per alcuni degli imputati, nella motivazione sono indicati anche gli altri indici concreti di valutazione posti a fondamento della decisione desunti dalle modalità del fatto.

2. Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso 1'8 novembre 2021 Il Cons re estensore Il Presid e Ri do Amoroso Anna Cri uolo DEPOSITATA IN CANCE! !