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Ordinanza — n. 44434/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for home cannabis cultivation due to generic arguments and lack of factual confrontation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44434/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for domestic cannabis cultivation. The appellant argued the act was harmless and requested leniency under specific criminal code articles, but failed to address the substantial quantity of drugs found. The court rejected these generic claims because they did not confront the factual basis of the conviction regarding the non-minimal amount of substance involved.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when it relies on generic legal arguments without confronting the factual reconstruction and specific circumstances of the conviction.

Parole chiave

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inadmissible appeal cannabis cultivation generic arguments factual confrontation criminal procedure home cultivation substance quantity censura dell'accertamento dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5, d. P.R. 309/90
3140/2020 la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a Cernigliaro Francesco dal Gip del Tribunale di Trapani per il reato di cui all'art. 73 comma 5, d. P.R. 309/90 relativo alla coltivazione domesttica di due piante di di cannabis.
Art. 131-bis cod. pen.
la violazione dell'art. 131-bis cod. pen.; la violazione dell'art.
Art. 62 cod. pen.
pen.; la violazione dell'art. 62 cod. pen. Si deve osservare, quanto al primo motivo, che non risulta sia stato precedentemente dedotto in appello, non essendosi in quella sede censurata la valutazione della sussistenza degli elementi di fatto integranti la fattt'ispecie penale contestata all'imputato.
Art. 616 c.p.p.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
art. 131-bis cod. pen
la violazione dell'art. 131-bis cod. pen.; la violazione dell'art.
art. 62 cod. pen
pen.; la violazione dell'art. 62 cod. pen.
art. 616 c.p
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERNIGLIARO FRANCESCO nato a ERICE il 01/11/1974 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 3140/2020 la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a Cernigliaro Francesco dal Gip del Tribunale di Trapani per il reato di cui all'art. 73 comma 5, d. P.R. 309/90 relativo alla coltivazione domesttica di due piante di di cannabis. Nel primo motivo di ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo:

1) la violazione di legge in merito alla sussistenza del reato di coltivazione in relazione alla dedotta inoffensività del fatto, trattandosi di una attività di minime dimensioni destinata all'uso personale;

2) la violazione dell'art. 131-bis cod. pen.; la violazione dell'art. 62 cod. pen. Si deve osservare, quanto al primo motivo, che non risulta sia stato precedentemente dedotto in appello, non essendosi in quella sede censurata la valutazione della sussistenza degli elementi di fatto integranti la fattt'ispecie penale contestata all'imputato. Peraltro il motivo è generico perché censura la sussistenza del reato sulla base di una ricostruzione fattuale che minimizza la gravità della condotta, senza considerare i quantitativi non minimali di sostanza stupefacente rinvenuta, quale prodotto della coltivazione.

Anche le ulteriori censure sono affette dalla stessa genericità perché invocano l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. ed il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche senza confrontarsi con le argomentazioni che sorreggono la motivazione della sentenza impugnata e che muovono dalla diversa ricostruzione del fatto, di cui è stata rimarcata la gravità in conosiderazione della entità della sostanza stupefacente rinvenuta quale prodotto della coltivazione domestica curata dall'imputato. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021 Il Consi e estensore Il Presi te Riccjdb Amoroso Anna driicuolo DEPOSITATA iN CANC*7:,