Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper review of fact-finding and evidence evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Camelia Luciano inadmissible, ordering her to pay court costs and fines. The court ruled that the appellant's grievances regarding the existence of the crime and the drug's destination were improper because they concerned the reconstruction of facts and the evaluation of evidence, which fall exclusively within the competence of the trial court. Consequently, the appellate court's reasoning was deemed sufficient and free from logical defects, as it correctly inferred the detention and trafficking intent based on the drug quantity and the location of the search near a prison.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals against judgments of fact and evidence evaluation are inadmissible as they pertain to the exclusive competence of the court of first instance, which must provide a reasoned decision based on sound inferential criteria.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMELIA LUCIANO nato a RAMACCA il 23/06/1961 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3426/2020 la Corte di appello di Palermo ha riformato la condanna inflitta dal Gup del Tribunale di Palermo a Camelia Luciano, avendo escluso la contestata aggravante dell'art. 80, comma 1, lett. G) del d.P.R. 309/90, riducendo la pena e confermando nel resto. Nel ricorso di Camelia si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza del reato anche sotto il profilo della destinazione a terzi della sostanza stupefacente. due motivi di ricorso dedotti introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
In particolare, la Corte ha congruamente evidenziato gli elementi da cui dedurre sia la detenzione della droga da parte dell'imputato e sia la destinazione allo spaccio, tenuto conto del quantitativo e delle ulteriori considerazioni sul luogo della perquisizione nei pressi di un istituto penitenziario e sulle modalità del fatto. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021 Il Con re estensore Il Prest1nte Ric o Amoroso Anna rYscuolo D EP O S i TA TA IN CAN'''" -