Italian court dismisses appeal against criminal sentence reduction due to lack of grounds for generic mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonino Catanzaro inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellate court had already reduced Catanzaro's sentence for theft by excluding the aggravating circumstance of recidivism, while denying generic mitigation due to the generic nature of his arguments. The Supreme Court found the appeal manifestly unfounded because the lower court correctly applied the minimum penalty and provided sufficient reasoning for rejecting the mitigation claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it is manifestly unfounded, particularly when the appellate court has correctly applied the statutory minimum penalty and provided adequate reasoning for the denial of generic mitigation based on the generic nature of the appellant's arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANZARO ANTONINO nato a PALERMO il 28/03/1992 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n.1948/2021 la Corte di appello di Palermo ha riformato la condanna inflitta dal Tribunale di Palermo a Catanzaro Antonino, riducendo la pena per effetto della esclusa continuazione, per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. rk 123 Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza:
a) per violazione le vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha irrogato il minimo della pena ed ha congruamente motivato in merito alle ragioni del diniego delle attenuanti generiche, a fronte della genericità dei motivi di appello. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così dec. 08/11/2021 Il Con re estensore Il Pyeidente Ri A roso Anni riscuolo DEPOSITATA CANcr- -‘n