Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44430/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against drug trafficking conviction for inadmissible factual review arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44430/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by three defendants inadmissible, ordering them to pay procedural costs and fines. The defendants argued for the annulment of their conviction for drug trafficking, claiming violations of law and lack of general mitigating circumstances. The court rejected these claims because the appeals improperly challenged the trial court's factual reconstruction and evidence evaluation, which are reserved for the court of first instance.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: Appeals against judgments of conviction are inadmissible if they concern the reconstruction and evaluation of facts or the appreciation of evidence, as these matters fall exclusively within the competence of the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals drug trafficking conviction factual review evidence evaluation court of first instance procedural costs mitigating circumstances motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Art. 609 c.p.p.
artt. 81 cod. pen
1070/2017 la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna, inflitta a Urru Nicola, Pireddu Oliviero e Putzolu Nicola dal Gup del Tribunale di Cagliari per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R.
art. 616 c.p
Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: URRU NICOLA nato a CAGLIARI il 31/07/1987 PIREDDU OLIVIERO nato a CAGLIARI il 31/01/1970 PUTZOLU NICOLA nato a CAGLIARI il 12/05/1987 avverso la sentenza del 11/12/2017 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 1070/2017 la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna, inflitta a Urru Nicola, Pireddu Oliviero e Putzolu Nicola dal Gup del Tribunale di Cagliari per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Nei rispettivi ricorsi i predetti imputati chiedono l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza del reato, la mancata concessione delle attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio. I motivi sull'accertamento degli elementi integrativi del reato, come anche quelli dedotti da Urru sull'assorbimento di parte delle condotte contestate, introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

In particolare, la Corte ha congruamente evidenziato gli elementi di fatto da cui dedurre la destinazione allo spaccio, tenuto conto della lettura coordinata delle conversazioni intercettate, priva di travisamenti e di illogicità evidenti. Quanto alla determinazione della pena ed all'esclusione delle attenuanti generiche, la Corte ne ha fornito adeguata motivazione, stante l'assenza di significative allegazioni specifiche e la negativa valutazione della personalità dei ricorrenti, desunta dalla reiterazione delle condotte illecite. Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021 Il Consigliere estensore Il Prelid nte Ric Amoroso Anna uoto DEPOSITATA tN CAN