Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44428/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding mandatory prison transfer and late non-prosecution claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44428/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued for a mandatory sentencing mitigation requiring the fugitive to present themselves at a prison or surrender to an authority, and also sought to introduce a new ground of non-prosecution. The court rejected these arguments, citing established case law that such mitigation requires actual surrender and prohibiting the first-time introduction of non-prosecution grounds when the relevant law was already in force at the appellate judgment date.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 comma 4 cod. pen.; Art. 609 comma 3 cod. proc. pen.: The mitigation for surrender requires actual presentation to prison or surrender to authority; non-prosecution grounds cannot be raised for the first time in cassation if the law was in force at the appellate judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
mandatory surrender mitigation non-prosecution grounds first instance introduction appellate judgment date procedural inadmissibility court costs order fugitive transfer motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 comma 4 cod. pen.
Il ricorso presentato dal difensore di Zito Gianluca, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Potenza del 27/11/2020 che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Potenza per il reato di cui all'art. 385 cod.
Art. 609 comma 3 cod. proc. pen.
non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma 3, cod.
art. 385 cod. pen
Il ricorso presentato dal difensore di Zito Gianluca, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Potenza del 27/11/2020 che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Potenza per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., è inammissibile.
art. 131-bis cod. pen
Secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020
Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018
pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv.
Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017
272789; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv.
Sez. 3, n. 6870 del 28/04/2016
271877; Sez. 3, n. 6870 del 28/04/2016, Fontana, dep.
Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016
269160; Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016, Savini, Rv 268281;
Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016
Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv.
Sez. 6, n. 7606 del 16/12/2016
L'indirizzo di segno contrario, espresso in altra pronuncia della Suprema Corte (Sez. 6, n. 7606 del 16/12/2016, dep.
Sez. Unite, n. 13681 del 25 febbraio 2016
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZITO GIANLUCA nato a MARSICOVETERE il 19/06/1980 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; n. 22071/2020

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore di Zito Gianluca, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Potenza del 27/11/2020 che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Potenza per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., è inammissibile.

2. Il ricorso è inammissibile perché deduce, con manifesta infondatezza, la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 385 comma 4, cod. pen., sulla base di una lettura della norma correttamente disattesa dalla Corte di appello in applicazione di un orientamento pacifico di legittimità secondo cui è indispensabile che la persona evasa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere (Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, Rv. 2804799). Quanto al secondo motivo va osservato che nel giudizio di appello non è stato chiesto il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., nonostante detta norma fosse stata introdotta in epoca di molto antecedente alla celebrazione del giudizio, successivamente alla presentazione dell'atto di appello ma, comunque, già in vigore al momento delle conclusioni nel giudizio di appello.

Secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877; Sez. 3, n. 6870 del 28/04/2016, Fontana, dep. 2017, Rv. 269160; Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016, Savini, Rv 268281;

Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678). L'indirizzo di segno contrario, espresso in altra pronuncia della Suprema Corte (Sez. 6, n. 7606 del 16/12/2016, dep. 2017, Curia, Rv. 269164), secondo il quale la causa di esclusione della punibilità può essere rilevata d'ufficio nel giudizio di legittimità, si fonda su una lettura parziale di quanto affermato dalle Sezioni unite (nella sentenza del 25 febbraio 2016, n. 13681, Tushaj, Rv. 266594), che hanno espressamente limitato la possibilità di rilevare d'ufficio detta causa solo al caso in cui la sentenza impugnata sia anteriore alla entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28.

3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021 ATA Il Consigliere estensore D EPOSIT tJ GANIC,r1