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Ordinanza — n. 44427/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on defamation for generic lack of reasoning without factual comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44427/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Anna Vitangelo's appeal against the defamation conviction inadmissible. Vitangelo argued the appellate court failed to properly evaluate the victim's credibility and reasoning, but the court found these arguments merely repeated issues already thoroughly addressed in lower courts. Consequently, the appeal was rejected because it lacked a specific comparison with the judges' factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 368 cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging a judgment on generic grounds of lack of reasoning is inadmissible if the lower courts have provided adequate motivation based on correct inference criteria and the appellant fails to offer a specific comparison with the factual evaluations made by the court of first instance.

Parole chiave

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defamation conviction lack of reasoning appellate review factual comparison inadmissible appeal credibility assessment procedural dismissal sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 368 cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
art. 616 c.p
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITANGELO ANNA nato a NAPOLI il 04/11/1979 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 288/21 del 18 febbraio 2021 la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Udine il 24/11/17, nei confronti di Vitangelo Anna per il reato di calunnia di cui all'art.368 cod.pen. Nel ricorso, Vitangelo, tramite il proprio difensore, chiede l'annullamento della sentenza deducendo vizio di motivazione:

a) in merito all'accertamento dei fatti ed in relazione alla ritenuta attendibilità della versione resa dalla persona offesa, costituitasi parte civile. Il ricorso è inammissibile. Le deduzioni sviluppate nel ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Ne consegue che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito in primo e secondo grado con motivazione puntuale, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, è evidentemente inammissibile. Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso l' 08/11/2021 Il Ci nsigliere estensore Il Presid e do Amoroso Anna C uolo DEPOSITATA IN CAN;FLI.Fr'14 - 1 ITI