Italian Court dismisses appeal against conviction for habitual evasion, rejecting non-punibility claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for habitual evasion. The appellant argued for non-punibility under Article 131-bis of the Penal Code, claiming the conduct lacked habitual character. The court rejected this, noting that the appellate court correctly distinguished habitual behavior from legal recidivism and properly evaluated the repeated evasive acts as an obstacle to non-punibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: The court must distinguish habitual conduct from legal recidivism, allowing subsequent acts to demonstrate the habitual nature required to block non-punibility under Article 131-bis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSSEIN EZZ EL DIN ALESSANDRO nato a GENOVA il 26/10/1981 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 163/2021 la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Genova nei confronti di Hussein Ezz El Din Alessandro per il reato di cui all'art. 385 cod. peri. t.~ Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza:
a) per violazione Ve Vizio di motivazione in merito all'accertamento del fatto, al riconoscimento della recidiva, ed infine per carente motivazione sulle questioni dedotte in appello in merito al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod. pen. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha congruamente motivato l'applicazione sia in merito alla valutazione delle prove dell'evasione e sia sulle ragioni della riconosciuta recidiva, in considerazione dei precedenti penali e del carattere abituale della condotta.
Con riferimento alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., la Corte di appello ne ha fornito adeguata motivazione, valorizzando correttamente anche le condotte reiterate di evasione successive al fatto per cui si procede tche dimostrano l'abitualità del comportamento illecito, quale elemento ostativo, considerato che la nozione di comportamento abituale è diversa da quella della disciplina legale della recidiva, tche i reati da prendere in esame ai fini dell'apprezzamento della serialità dei comportamenti ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità possono essere, a differenza della recidiva che presuppone l'esistenza di precedenti condanne, anche successivi a quello sub judice (Sez. 6, n. 26867 del 28/03/2017, Rv. 270637).
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021 Il Consigliere estensore Il Pres nte Ricc do Amoroso Anna lir uolo TATA D EPOSI it4Cp,NCEO..F.RIA