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Ordinanza — n. 44423/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of reasoning claim without specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44423/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Reznikov Eugenio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and fines. The appellant argued the lower court failed to provide specific reasoning, but the court found this claim based on generic terms and unsupported by concrete facts. Consequently, the court rejected the argument that the appellate judgment lacked motivation, upholding the original conviction.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 385 c.p.: An appeal alleging a lack of reasoning in a criminal judgment is inadmissible if the claim is based on generic terms rather than specific grounds demonstrating a logical incongruity or failure to address pertinent facts.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of reasoning claim generic terms argument appellate judgment review procedural costs order art 616 c.p.p. art 385 c.p. mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod.
Art. 385 c.p.
Il ricorso presentato dal difensore di Reznikov Eugenio, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari del 20/01/2021 che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna del Tribunale di Foggia per il reato di cui all'art. 385 cod.
art. 385 cod. pen
Il ricorso presentato dal difensore di Reznikov Eugenio, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari del 20/01/2021 che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna del Tribunale di Foggia per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., è inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REZNIKOV EUGENIO nato il 23/12/1978 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; n. 22036/2021

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore di Reznikov Eugenio, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari del 20/01/2021 che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna del Tribunale di Foggia per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., è inammissibile.

2. Il ricorso è inammissibile perché deduce, con manifesta infondatezza, in termini assolutamente generici una omessa motivazione della sentenza impugnata che - invece - sviluppa le sue argomentazioni, peraltro convergenti con quelle del Tribunale, sulla base di pertinenti massime di esperienza e con argomentazioni esenti da incongruenze logiche in merito all'accertamento del fatto ed alla determinazione della pena.

3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'08/11/2021 Il Con 'ere estensore Il Preside oroso Anna Cri uolo DEPOSITATA IN CANetT% irpiA - C-i 20