Italian court dismisses appeal as the mitigating circumstance issue was not raised in the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to raise the issue regarding the prevailing mitigating circumstance in the appellate proceedings. Although the lower court referenced this factor, the appellant's argument was deemed inconsequential given the correct equivalence judgment already rendered in the first instance. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the ground of appeal concerns a matter not raised in the appellate instance, rendering the subsequent discussion inconsequential.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AOURMI AMINE nato il 24/06/1996 avverso l'ordinanza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; RITENUTO IN FATTI) E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Aourmi Amine ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 12/2/2021 della Corte di appello di Bologna, che ha ridotto la pena irrogata al ricorrente dal Tribunale di Bologna con sentenza del 16/7/2020 per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il tema della prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. non aveva formato oggetto di motivo di appello, mentre il riferimento fatto dalla Corte alla prevalenza dell'attenuante è inconferente, avuto riguardo al criterio di calcolo adottato e al corretto riconoscimento nella prima parte della sentenza del formulato giudizio di equivalenza.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presi enite