Italian Court dismisses appeal against conviction for theft, citing procedural errors and inadmissible evidence arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Ara Lonido inadmissible, upholding his conviction for theft. The court rejected the appellant's arguments regarding the lack of prison records at the time of investigation notification and the alternative evaluation of evidence based on a witness's testimony. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the evidence compendium or consider facts not present in the case file, such as the timing of detention relative to investigation closure, rendering appeals based on such grounds inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARA LONIDO nato il 12/10/1989 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ara Lonido ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 29/1/2021 della Corte di appello di Firenze, che ha confermato quella del Tribunale di Pistoia del 10/12/2014, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 385 cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha correttamente segnalato che la circostanza della detenzione dell'imputato in carcere, al momento della notifica dell'avviso di fine indagine, non risultava dagli atti del procedimento, non potendo rilevare la circostanza che la detenzione fosse ascrivibile ad ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia. Il secondo motivo è volto a prospettare un'alternativa valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, a fronte di quanto non illogicamente rilevato dalla Corte sulla base della testimonianza dell'app.to Panico, che aveva ripetutamente suonato il campanello senza ottenere risposta, non essendo il predetto tenuto a rivolgersi alla zia del ricorrente, dimorante nel medesimo piano, e non risultando che nessuno si fosse affacciato sul pianerottolo.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presi nte Masslmo Ricciarelli Anna C 7 lo ObPOSITATA IN CANCF1.1.FR