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Ordinanza — n. 44419/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug sentencing, ruling reclassification argument lacks factual basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44419/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Bouraada Ayoub inadmissible regarding a drug trafficking conviction. The appellant argued for reclassification under Article 73, paragraph 5, of the Drug Trafficking Law, claiming the crime was not of minor severity. The court rejected this, finding the argument factually unfounded as the evidence regarding drug quantity and value justified the original sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990; The court rejects a reclassification request based on the possibility of personal drug use when the total quantity and value objectively demonstrate the crime's severity.

Parole chiave

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drug trafficking reclassification minor severity exclusion evidence weight assessment personal use defense Cassazione inadmissibility dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti test sul consumo di droga

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990
Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sulla riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990
Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sulla riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOURAADA AYOUB nato il 06/03/1991 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Bouraada Ayoub ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 25/1/2021 della Corte di appello di Firenze, che ha ridotto la pena irrogata al ricorrente dal Tribunale di Pistoia con sentenza del 14/4/2017 per il reato di cui all'ad 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sulla riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, risulta manifestamente infondato e comunque volto a suggerire un'alternativa lettura del compendio probatorio, a fronte di quanto osservato dalla Corte che ha dato non illogicamente rilievo al dato ponderale, correlato al numero di dosi ricavabili e alla somma di cui il ricorrente disponeva, elementi idonei a giustificare l'esclusione dell'ipotesi della lieve entità, costituendo una deduzione di merito quella fondata sulla possibilità della destinazione di una parte, non meglio precisata, della droga all'uso personale.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Pr ente Massimo Ricciarelli Anna isolo [DEPOSITATA IN CANCE1.1ERIA -1)1,