Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible for seeking alternative trial and citing expired prescription.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alakhir Yassine inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant sought to challenge a reduced sentence based on generic mitigating circumstances, which the court deemed barred by prior precedent, and argued that the statute of limitations had not expired before the appellate judgment. The court rejected the request for a new trial on the merits and dismissed the prescription argument because the time limit was not yet complete at the time of the appellate decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal seeking an alternative trial on the merits is inadmissible when prior case law establishes the mandatory nature of specific mitigating circumstances, and a claim of expired prescription is rejected if the limitation period had not matured prior to the appellate judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALAKHIR YASSINE nato il 03/01/1981 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Alakhir Yassine ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 28/1/2021 della Corte di appello di Firenze, che ha ridotto la pena irrogata al ricorrente dal Tribunale di Prato con sentenza del 20/10/2015 per due ipotesi di evasione ex art.385 cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile: il primo motivo è volto a sollecitare un alternativo giudizio di merito, non consentito in questa sede, a fronte di quanto osservato dalla Corte in ordine al carattere ostativo dei plurimi precedenti ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche; il secondo motivo è manifestamente infondato, giacché la prescrizione non è maturata in epoca anteriore alla sentenza di appello e l'inammissibilità del ricorso preclude la valutazione dell'ulteriore tempo trascorso (Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presid Masg,Irno RicciOrelli Anna Cr uolo i DEPOSITATA IN CANCFI.LERIA -3 1:),(9 2021 IL CAN II