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Ordinanza — n. 44417/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because dismissal decrees are not appealable to the Supreme Court under recent legislative changes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44417/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal filed by Riccardo Chiapello against Antonella Maculan's dismissal decree inadmissible. The court held that such dismissal decrees are no longer subject to cassation appeals following legislative reforms. Consequently, the appeal was rejected and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 368 cod. pen.; Art. 576 c.p.p.: Dismissal decrees in criminal proceedings are not subject to appeal to the Supreme Court following legislative amendments, rendering such appeals inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility dismissal decree appeal Supreme Court jurisdiction legislative reform 2017 procedural costs award ricorso di annullamento impugnazione della cancellazione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 368 cod. pen.
Art. 576 c.p.p.
Law 103 of 2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIAPELLO RICCARDO nato a IVREA il 16/12/1965 parte offesa nel procedimento c/ MACULAN ANTONELLA nato a IVREA il 05/01/1997 avverso il decreto del 25/02/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINO[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Chiapello Riccardo ha presentato ricorso, quale persona offesa opponente, avverso il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. del Tribunale di Torino in relazione a procedimento a carico di Maculan Antonella per il reato di cui all'art.368 cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il decreto di archiviazione non è in nessun caso soggetto a ricorso per cassazione, in conseguenza delle modifiche introdotte dalla legge 103 del 2017.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presiden Massi5no Ricrelli Anna Cris : — DEPOSITATA IN CANCELLERIA — 1 „