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Ordinanza — n. 44416/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific request for suspended sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44416/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to specifically request a suspended sentence during the appellate proceedings. Although the applicant argued for this benefit, the court noted that no such request was formally made in the appellate conclusions. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on a ground, such as the benefit of a suspended sentence, that was not specifically requested by the parties during the appellate proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal suspended sentence specific request appellate procedure procedural defect imputazione per reati di stupefacenti remissione della pena permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSMENAJ ERMAL nato il 21/01/1996 avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osnnenaj Ermal ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 22/12/2020 della Corte di appello di Firenze, che ha confermato quella del Tribunale di Firenze de127/11/2015, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art.

73. comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo si incentra sul beneficio della sospensione condizionale della pena, che non aveva formato oggetto di motivo di appello, non avendo il ricorrente allegato neppure di aver formulato specifica richiesta in tal senso in sede di•conclusioni nel giudizio di appello.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presid Msimo Rciarelli Anna Cri olo DEPO -ITATA tt,1 CA — 113C 2021 IL