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Ordinanza — n. 44415/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic merit arguments without specific procedural flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44415/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the arguments were too generic and sought alternative merit evaluations rather than identifying specific defects in the lower court's reasoning. The appellant challenged a conviction for drug trafficking, but the appellate court had already detailed its findings on drug distribution, joint involvement, and the denial of generic mitigating circumstances. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must identify specific defects in the lower court's reasoning; generic requests for alternative merit evaluations are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments drug trafficking procedural defect merit evaluation oltraggio alla corte concussione colpa del patrocinatore

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AJUWA AZUKA OSCAR CUI 05BVTSU nato il 07/02/1989 avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ajuwa Azuka Oscar ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 23/7/2020 della Corte di appello di Firenze, che ha confermato quella del Tribunale di Firenze del 21/3/2019, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art.

73. comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi sono generici e volti a sollecitare alternativi percorsi valutativi inerenti al merito, senza individuare vizi della motivazione: ed invero la Corte ha dato conto sia della destinazione della droga allo spaccio sia del concorso del ricorrente con Emma Vc, in ragione della compresenza ingiustificata in luogo di spaccio e del fatto che i due disponevano complessivamente di più dosi, con il ricorrente che era in possesso di cellulare su cui giungevano telefonate di potenziali acquirenti; inoltre la Corte ha spiegato le ragioni per cui nel quadro emerso non fossero concedibili le attenuanti generiche, in assenza di elementi positivamente valutabili, e non potesse formularsi una prognosi di non recidiva ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Massimo R)àiarelli olo DEPOSITATA IN CANCF, tr rmA DI C