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Ordinanza — n. 44413/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing rather than legality under Italian Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44413/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano, ruling that the applicant's arguments concerned the determination of the penalty rather than its legality. The applicant challenged a first-instance judgment regarding a crime under Article 73 of the 1990 Decree, but the court found the grounds violated Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal against a judgment on the determination of the penalty is inadmissible if it does not allege the illegality of the penalty itself.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility determination of penalty legality of penalty de plano rejection procedural costs award condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Il ricorso è inammissibile, in quanto deduce profili inerenti alla determinazione della pena, non consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
All'inammissibilità, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.
Art. 444 c.p.p.
del Tribunale di Monza in data 21/1/2021, emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Monza in data 21/1/2021, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 73 d.P.R. 309 del 1990
per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROUMADI ASSOU nato il 18/07/1989 avverso la sentenza del 21/01/2021 del GIP TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; '44

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Roumadi Assou ha proposto ricorso avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Monza in data 21/1/2021, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto deduce profili inerenti alla determinazione della pena, non consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., che fa riferimento alla sola illegalità della pena.

3. All'inammissibilità, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente