Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44412/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing determination rather than penalty legality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44412/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant sought to challenge the sentencing determination made by the Milan Court of First Instance regarding a specific crime. The court ruled that such challenges fall outside the scope of review permitted under the relevant criminal procedure code, which limits cassation to issues of penalty legality.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentencing determinations are inadmissible as they do not concern the legality of the penalty itself, which is the sole subject of cassation review.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal procedure appeal sentencing determination penalty legality inadmissible appeal de plano declaration modalità di calcolo dell'ammenda errore nella commisurazione della pena calcolo del danno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Il ricorso è inammissibile, in quanto deduce profili inerenti alla determinazione della pena, non consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
All'inammissibilità, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.
Art. 444 c.p.p.
del Tribunale di Milano in data 22/2/2021, emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Milano in data 22/2/2021, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DINO ALESSANDRO nato a MILANO il 25/01/1986 avverso la sentenza del 22/02/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOflato avviso alle part2 udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; (

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Dino Alessandro ha proposto ricorso avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Milano in data 22/2/2021, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto deduce profili inerenti alla determinazione della pena, non consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., che fa riferimento alla sola illegalità della pena.

3. All'inammissibilità, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Pre ente Massimo,Rigiarelli Anna scuolo - OSIT AT A reny k - I r1c