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Ordinanza — n. 44411/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of stated reasons under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44411/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Beltrame Salvatore against the Florence Court of Appeal inadmissible. The appellant submitted the petition without providing any specific grounds or reasons for the challenge. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal is inadmissible if presented without stated reasons, violating the mandatory requirement to articulate grounds for the challenge.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of stated reasons criminal procedure code de plano inadmissibility court costs and fine procedimento in contumacia carenza di legittimazione grave deficienza del procedimento all'estero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato con dichiarazione dello stesso ricorrente, non corredata da motivi, e dunque in primo luogo in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
All'inammissibilità, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.
art. 385 cod. pen
Beltrame Salvatore ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 19/4/2021, che ha confermato quella del Tribunale di Pistoia del 18/3/2016 in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato con dichiarazione dello stesso ricorrente, non corredata da motivi, e dunque in primo luogo in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELTRAME SALVATORE nato a POGGIOREALE il 11/05/1981 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti] udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Beltrame Salvatore ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 19/4/2021, che ha confermato quella del Tribunale di Pistoia del 18/3/2016 in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato con dichiarazione dello stesso ricorrente, non corredata da motivi, e dunque in primo luogo in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Preside Massimo Ricrelli Anna Cris lo DEPOSITATA IN CANCZU.FRIA , D