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Ordinanza — n. 44410/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeals against criminal sentencing as generic and inadmissible for lack of specific merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44410/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by three defendants against a second-instance sentencing decision inadmissible. The appellants argued for a re-evaluation of their sentences and the denial of general mitigating circumstances, but the court found their arguments generic and lacking specific critical content. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the fines fund.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against criminal judgments must contain specific critical arguments; generic requests for a different merit evaluation or denial of mitigating circumstances are inadmissible as they do not challenge the established facts or legal reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic arguments rejection merit review limitation mitigating circumstances denial recidivism assessment procedural costs award Cassazione ordinanza recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
art. 642 cod. pen
art. 372 cod. pen
pen., quanto a Calaiero e Millarte, e per il reato di cui all'art. 372 cod. pen., quanto a Stramaglia.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALAIERO MASSIMILIANO nato a TARANTO il 24/12/1982 MILLARTE COSIMO nato a TARANTO il 30/03/1974 STRAMAGLIA LUIGI nato a TARANTO il 25/11/1978 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO(§EZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Calaiero Massimiliano, Millarte Cosimo e Stramaglia Luigi hanno proposto ricorso avverso la sentenza in data 29/1/2021 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ha rideterminato le pene irrogate ai ricorrenti con sentenza del Tribunale di Taranto del 15/7/2019 per il reato di cui all'art. 642 cod. pen., quanto a Calaiero e Millarte, e per il reato di cui all'art. 372 cod. pen., quanto a Stramaglia.

2. I ricorsi sono inammissibili. Quanto a Calaiero, le deduzioni riguardanti il giudizio di penale responsabilità e il trattamento sanzionatorio sono generiche, in quanto prive di specifico contenuto critico rispetto al contenuto della motivazione della sentenza impugnata. Quanto a Stramaglia e a Millarte, i motivi, contenuti in separati ricorsi, ma comunque riguardanti il diniego delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva, sono generici e volti a sollecitare una diversa valutazione di merito, non consentita in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte circa la sussistenza di plurimi, ostativi precedenti e di reati commessi sia prima sia dopo il fatto oggetto di procedimento, a dimostrazione di una concreta e persistente pericolosità e del carattere tutt'altro che episodico della ricaduta in una condotta illecita.

3. All'inammissibilità segue la condanna deí ricorrenWal pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibili il ricorsi, e condanna ij ricorrentt al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presi nte Massimo Ric arelli Anna Cr. 7010 2 DEPOSITATA IN CANpE