Ordinanza — n. 44408/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAOruci Domeniko ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa in data 2/2/2021 dal G.U.P. del Tribunale di Busto Arsizio ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sulla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990, non rientra nei limiti consentiti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.. In ogni caso il ricorrente ha successivamente rinunciato al ricorso con atto depositato dal difensore munito di procura speciale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44408/2021 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Busto Arsizio ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sulla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990, non rientra nei limiti consentiti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.. In ogni caso il ricorrente ha successivamente rinunciato al ricorso con atto depositato dal difensore munito di procura speciale.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORUCI DOMENIKO nato il 03/09/1993 avverso la sentenza del 02/02/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BUSTO ARSIZIO Ldato avviso alle parti;3 udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Oruci Domeniko ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa in data 2/2/2021 dal G.U.P. del Tribunale di Busto Arsizio ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sulla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990, non rientra nei limiti consentiti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.. In ogni caso il ricorrente ha successivamente rinunciato al ricorso con atto depositato dal difensore munito di procura speciale.
3. All'inammissibilità, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consiglie