Ordinanza — n. 44407/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADucoli Marino ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 25/1/2021 128/1/2021') della Corte di appello di Brescia, che ha confermato quella del Tribunale di Brescia del 3/7/2020, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 388, comma 5, cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 44407/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 388, comma 5, cod. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUCOLI MARINO nato a DARFO BOARIO TERME il 21/03/1972 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; n
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ducoli Marino ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 25/1/2021 128/1/2021') della Corte di appello di Brescia, che ha confermato quella del Tribunale di Brescia del 3/7/2020, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 388, comma 5, cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile. I primi due motivi, riguardanti i presupposti del giudizio di penale responsabilità, sono inammissibili in quanto non trovano corrispondenza nei motivi di appello e sono dunque preclusi in questa sede, fermo restando che gli stessi sono volti a sollecitare un diverso giudizio di merito e risultano manifestamente infondati alla luce della ricostruzione della vicenda operata nella sentenza di primo grado, confermata dalla sentenza impugnata. Il terzo e il quarto motivo, incentrati sull'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. e sul diniego delle attenuanti generiche, sono volti a sollecitare un diverso giudizio di merito, non consentito in questa sede, a fronte di una motivazione non illogica, con la quale è stato posto in luce il valore non esiguo del bene pignorato e poi sottratto e la pluralità dei precedenti del ricorrente, tali da impedire il riconoscimento delle attenuanti invocate.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presi te Massimo Ricc relli Anna Crst1tiolo DEPOSITATA thl C