Ordinanza — n. 44406/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMeìncarella Chiara ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 23/11/2020 con cui è stato dichiarato inammissibile per tardività l'appello presentato dalla predetta in relazione alla condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia con sentenza del 14/3/2017 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 d.P.R. 309 del 1990; Ordinanza — n. 44406/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 309 del 1990.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCARELLA CHIARA nato a TARANTO il 15/03/1981 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Meìncarella Chiara ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 23/11/2020 con cui è stato dichiarato inammissibile per tardività l'appello presentato dalla predetta in relazione alla condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia con sentenza del 14/3/2017 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo muove dall'erroneo presupposto che l'inammissibilità sia stata dichiarata per la genericità dell'appello, mentre la stessa è stata ravvisata in ragione del mancato rispetto dei termini, profilo con cui il ricorso non si confronta.
3. All'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Pre nte Massimo RiccitIli Anna cuoio ( DEPOSITATA IN CANCEL - 1 D 021 IL