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Ordinanza — n. 44406/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44406/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44406/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Meìncarella Chiara ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 23/11/2020 con cui è stato dichiarato inammissibile per tardività l'appello presentato dalla predetta in relazione alla condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia con sentenza del 14/3/2017 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309 del 1990; Ordinanza — n. 44406/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 309 del 1990.

Parole chiave

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eccezioni processuali tardive tempestività dell'inoltro anticipo spese tardivo termini di ricorso intervenuta prescrizione ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309 del 1990
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCARELLA CHIARA nato a TARANTO il 15/03/1981 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Meìncarella Chiara ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 23/11/2020 con cui è stato dichiarato inammissibile per tardività l'appello presentato dalla predetta in relazione alla condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia con sentenza del 14/3/2017 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo muove dall'erroneo presupposto che l'inammissibilità sia stata dichiarata per la genericità dell'appello, mentre la stessa è stata ravvisata in ragione del mancato rispetto dei termini, profilo con cui il ricorso non si confronta.

3. All'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Pre nte Massimo RiccitIli Anna cuoio ( DEPOSITATA IN CANCEL - 1 D 021 IL