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Ordinanza — n. 44405/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44405/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44405/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Chajir Hicham ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 29/1/2021 della Corte di appello di Brescia, che ha confermato quella del Tribunale di Brescia del 25/2/2020, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 385 cod. pen. Il ricorso è inammissibile: il motivo incentrato sulla particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, senza individuare vizi della motivazione, con cui la Corte ha dato conto non illogicamente della circostanza che il ricorrente era stato rintracciato in ora serale fuori dell'abitazione con l'allegato intento di procurarsi cibo, quando era la sorella ad occuparsi solitamente di tale profilo e per giunta il ricorrente disponeva della facoltà di assentarsi ogni giorno per due ore per proprie esigenze di vita, elementi valorizzati per attestare che l'allontanamento, protrattosi per una durata non determinata, derivava dall'insensibilità del ricorrente per i vincoli su di lui gravanti e non poteva essere inquadrato nell'ambito della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 44405/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. Il ricorso è inammissibile: il motivo incentrato sulla particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, senza individuare vizi della motivazione, con cui la Corte ha dato conto non illogicamente della circostanza che il ricorrente era stato rintracciato in ora serale fuori dell'abitazione con l'allegato intento di procurarsi cibo, quando era la sorella ad occuparsi solitamente di tale profilo e per giunta il ricorrente disponeva della facoltà di assentarsi ogni giorno per due ore per proprie esigenze di vita, elementi valorizzati per attestare che l'allontanamento, protrattosi per una durata non determinata, derivava dall'insensibilità del ricorrente per i vincoli su di lui gravanti e non poteva essere inquadrato nell'ambito della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti espatrio illegale insufficiente evasione all'obbligo di contribuzione inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan motivi soggettivi successivi alla fuga elusione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
Chajir Hicham ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 29/1/2021 della Corte di appello di Brescia, che ha confermato quella del Tribunale di Brescia del 25/2/2020, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Il ricorso è inammissibile: il motivo incentrato sulla particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHA.HR HICHAM nato il 08/06/1978 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Chajir Hicham ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 29/1/2021 della Corte di appello di Brescia, che ha confermato quella del Tribunale di Brescia del 25/2/2020, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 385 cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile: il motivo incentrato sulla particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, senza individuare vizi della motivazione, con cui la Corte ha dato conto non illogicamente della circostanza che il ricorrente era stato rintracciato in ora serale fuori dell'abitazione con l'allegato intento di procurarsi cibo, quando era la sorella ad occuparsi solitamente di tale profilo e per giunta il ricorrente disponeva della facoltà di assentarsi ogni giorno per due ore per proprie esigenze di vita, elementi valorizzati per attestare che l'allontanamento, protrattosi per una durata non determinata, derivava dall'insensibilità del ricorrente per i vincoli su di lui gravanti e non poteva essere inquadrato nell'ambito della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 ‹,) Il Consigliere estensore Il Presi t assimo Riarelli Anna Cri I i DEPOSITATA tN CANSELLERI