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Ordinanza — n. 44404/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44404/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44404/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Floriani Andrea ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 24/11/2020 della Corte di appello di Brescia, che ha ridotto la pena irrogata al ricorrente dal Tribunale di Mantova con sentenza pronunciata il 4/3/2014 per il reato di cui all'art.337 cod. pen. Il ricorso è inammissibile: il primo motivo è generico e volto a sollecitare una diversa valutazione di merito, a fronte di quanto osservato dalla Corte in ordine alla condotta tenuta dal ricorrente, il quale non si era limitato alla fuga, ma aveva diretto la vettura contro quella dei militari in una manovra di speronamento, costringendo il Carabiniere alla guida a sterzare immediatamente; il secondo motivo parimenti inerisce al merito, limitandosi ad una generica contestazione dell'apprezzamento espresso nella sentenza di primo grado, confermata da quella impugnata, circa il riconoscimento del ricorrente, consentito dalla visione da parte degli operanti della immagini esistenti in archivio, da cui era derivata la verifica della corrispondenza dell'autore del fatto con l'imputato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44404/2021 — snpen · Corte di Cassazione: pen. Il ricorso è inammissibile: il primo motivo è generico e volto a sollecitare una diversa valutazione di merito, a fronte di quanto osservato dalla Corte in ordine alla condotta tenuta dal ricorrente, il quale non si era limitato alla fuga, ma aveva diretto la vettura contro quella dei militari in una manovra di speronamento, costringendo il Carabiniere alla guida a sterzare immediatamente; il secondo motivo parimenti inerisce al merito, limitandosi ad una generica contestazione dell'apprezzamento espresso nella sentenza di primo grado, confermata da quella impugnata, circa il riconoscimento del ricorrente, consentito dalla visione da parte degli operanti della immagini esistenti in archivio, da cui era derivata la verifica della corrispondenza dell'autore del fatto con l'imputato.

Parole chiave

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false dichiarazioni senza giuramento denuncia mendace dichiarazioni contraddittorie inchiesta per falsità atti perseguimento penale per diffamazione risposta alla petizione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORIANI ANDREA nato a MANTOVA il 28/11/1984 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Floriani Andrea ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 24/11/2020 della Corte di appello di Brescia, che ha ridotto la pena irrogata al ricorrente dal Tribunale di Mantova con sentenza pronunciata il 4/3/2014 per il reato di cui all'art.337 cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile: il primo motivo è generico e volto a sollecitare una diversa valutazione di merito, a fronte di quanto osservato dalla Corte in ordine alla condotta tenuta dal ricorrente, il quale non si era limitato alla fuga, ma aveva diretto la vettura contro quella dei militari in una manovra di speronamento, costringendo il Carabiniere alla guida a sterzare immediatamente; il secondo motivo parimenti inerisce al merito, limitandosi ad una generica contestazione dell'apprezzamento espresso nella sentenza di primo grado, confermata da quella impugnata, circa il riconoscimento del ricorrente, consentito dalla visione da parte degli operanti della immagini esistenti in archivio, da cui era derivata la verifica della corrispondenza dell'autore del fatto con l'imputato.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Massimo Ric&arelli D EPOSITATA iN CAt4C5_LER;A IL CAF::