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Ordinanza — n. 44403/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44403/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44403/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Menna Luca ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 24/2/2021, che ha confermato la condanna pronunciata nei confronti del ricorrente dal Tribunale di Asti in data 5/10/20218 per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato con atto personalmente sottoscritto dal ricorrente, in violazione della previsione di cui all'art. 613 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44403/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato con atto personalmente sottoscritto dal ricorrente, in violazione della previsione di cui all'art. 613 cod. proc. pen.

Parole chiave

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facoltà di astenersi dal testimoniare evasione all'obbligo di contribuzione procedimento in contumacia difetto di sottoscrizione ammende per infrazione procedurale esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
Menna Luca ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 24/2/2021, che ha confermato la condanna pronunciata nei confronti del ricorrente dal Tribunale di Asti in data 5/10/20218 per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato con atto personalmente sottoscritto dal ricorrente, in violazione della previsione di cui all'art. 613 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENNA LUCA nato a NAPOLI il 03/06/1976 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle partir] udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; L"'

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Menna Luca ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 24/2/2021, che ha confermato la condanna pronunciata nei confronti del ricorrente dal Tribunale di Asti in data 5/10/20218 per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato con atto personalmente sottoscritto dal ricorrente, in violazione della previsione di cui all'art. 613 cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Ricgarelli Anna Cric2olo e, A ITATA D ePOSCP,SC.El_t_ggi