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Ordinanza — n. 44402/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44402/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44402/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ikken Mustapha ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 10/3/2021 emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con la quale sulla base del concordato intercorso tra le parti è stata parzialmente riformata quella del Tribunale di Brescia in data 8/10/2020, emessa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 73 d.P.R. 309 del 1990; Ordinanza — n. 44402/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., con la quale sulla base del concordato intercorso tra le parti è stata parzialmente riformata quella del Tribunale di Brescia in data 8/10/2020, emessa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze infrazione qualificata LStup traffico internazionale di stupefacenti attenuazione della pena differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Ikken Mustapha ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 10/3/2021 emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 73 d.P.R. 309 del 1990
pen., con la quale sulla base del concordato intercorso tra le parti è stata parzialmente riformata quella del Tribunale di Brescia in data 8/10/2020, emessa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IKKEN MUSTAPHA nato il 19/03/1991 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ikken Mustapha ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 10/3/2021 emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con la quale sulla base del concordato intercorso tra le parti è stata parzialmente riformata quella del Tribunale di Brescia in data 8/10/2020, emessa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tema non consentito a fronte di un concordato sulla pena, correlato alla rinuncia agli ulteriori motivi.

3. All'inammissibilità, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presidene IsMssimo ciarelli Anna Cr iolo 1 DEPOSITATA IN CANCFI LEPIA — i 0 C 021