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Ordinanza — n. 44401/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44401/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44401/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ezesunday Daniel ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 4/2/2021 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato quella del Tribunale di Rimini in data 31/7/2020, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole dei delitti di tentata estorsione, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44401/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ezesunday Daniel ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 4/2/2021 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato quella del Tribunale di Rimini in data 31/7/2020, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole dei delitti di tentata estorsione, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

Parole chiave

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tentata estorsione reato motivante l'estradizione concussione grave tentazione perseguimento penale per diffamazione circostanze aggravanti o attenuanti
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EZESUNDAY DANIEL nato il 01/01/1986 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ezesunday Daniel ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 4/2/2021 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato quella del Tribunale di Rimini in data 31/7/2020, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole dei delitti di tentata estorsione, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sul diniego delle attenuanti generiche, è genericamente formulato e comunque volto a sollecitare un alternativo approccio valutativo, non consentito in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte in ordine alla gravità del fatto e alla negativa personalità del ricorrente, gravato da plurimi e anche specifici precedenti.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presid Massimo Riccyarelli Anna Cri olo DEPOSI TATA IN CANCgi ! EflIA 1 f