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Ordinanza — n. 44400/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44400/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44400/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Petrillo Cristian ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 8/4/2021 della Corte di appello di Salerno, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello presentato in relazione alla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Salem) in data 18/1/2018 per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 44400/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen.

Parole chiave

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allontanamento malgrado rischio di persecuzione ritiro della querela penale aiuto all'evasione di detenuti revoca del gratuito patrocinio espulsione nonostante gravi patologie uscita illegale dal paese

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
Petrillo Cristian ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 8/4/2021 della Corte di appello di Salerno, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello presentato in relazione alla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Salem) in data 18/1/2018 per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRILLO CRISTIAN nato a EBOLI il 19/07/1994 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Petrillo Cristian ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 8/4/2021 della Corte di appello di Salerno, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello presentato in relazione alla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Salem) in data 18/1/2018 per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è genericamente formulato, a fronte di quanto rilevato dalla Corte con riguardo al carattere aspecifico delle doglianze riguardanti sia il giudizio di penale responsabilità -essendo stato accertato che il ricorrente non si era recato al nosocomio a prescindere dalla circostanza dell'avviso ai Carabinieri- sia il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche -essendo stata valorizzata la pluralità dei gravi precedenti, di per sé ostativi alla concessione delle attenuanti invocate-.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Massimo Ricgiarelli DEPOSITATA IN CAN/7n rru -1 2021