Italian court dismisses appeal on recidivism grounds as alternative valuation approach is inadmissible without logical flaws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Manai Aleeddine inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the application of recidivism and the comparison of circumstances, but the court rejected this as an impermissible alternative valuation method. The court upheld the lower court's assessment of the defendant's entire criminal history to justify the heightened danger required for reiterated recidivism, finding no logical or legal errors in the reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The court rejects an appeal based on a proposed alternative valuation of circumstances when the lower court's reasoning regarding recidivism and criminal history is logically sound and consistent with established case law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANAI ALEEDDINE nato il 14/08/1994 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Manai Aleeddine ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 29/1/2021 della Corte di appello di Trento, che ha confermato quella del Tribunale di Trento in data 24/9/2019, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 385 cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile, perché l'articolato motivo, volto a censurare l'applicazione della recidiva e il giudizio di comparazione tra circostanze, si risolve nella prospettazione di un alternativo approccio valutativo, non consentito in questa sede in assenza di vizi di ordine logico o giuridico, riscontrabili nella motivazione. La Corte ha invero dato conto -con valutazione tutt'altro che arbitraria o apodittica- sia dei reati per i quali sono state pronunciate condanne a carico del ricorrente sia dei plurimi fatti di evasione registratisi anche prima e dopo il reato per cui è processo, rilevando come non potesse parlarsi di episodi occasionali e come fosse invece valutabile, in conformità con gli arresti della giurisprudenza di legittimità, invocati anche nel motivo di ricorso, l'intero iter criminale del ricorrente al fine di suffragare il giudizio di maggiore pericolosità, alla base dell'applicazione della recidiva reiterata, di per sé preclusiva di una comparazione in termini di prevalenza delle riconosciute attenuanti.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Pr ente o Riccra elli Anna iisouolo O E P O $1,TATA IN etrir'.$71