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Ordinanza — n. 44398/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for criminal conviction due to lack of specific grounds challenging the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44398/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Hamdi Imed inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for failing to answer a doorbell while caring for his child, arguing the lower court erred in its reasoning. The court rejected these claims because the appellant merely reiterated his defense without identifying specific logical or legal flaws in the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds sought to substitute a new trial on the merits rather than specifically pointing out defects in the reasoning of the decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds substitution of trial defects in reasoning court costs and fine Italian criminal procedure art. 385 penal code assenza prolungata all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Inoltre, la Corte ha dato conto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Inoltre, la Corte ha dato conto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMDI IMED nato il 03/05/1981 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Hamdi Imed ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 8/2/2021 della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la condanna del ricorrente pronunciata dal Tribunale di Brescia in data 26/9/2019 per il reato di cui all'art.385 cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile, perché i due motivi sono volti a sollecitare un alternativo giudizio di merito, senza dedurre specificamente vizi della motivazione. La Corte ha invero non illogicamente rilevato come la discolpa incentrata sull'impegno profuso per le cure apprestate in bagno al figlioletto non fosse idonea a giustificare il fatto che il ricorrente non avesse udito il campanello in occasione dei due accessi effettuati a distanza di 40 minuti l'uno dall'altro e sebbene nella prima circostanza il campanello fosse stato suonato per circa dieci minuti. Inoltre, la Corte ha dato conto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non potendosi prospettare una lieve entità del fatto in assenza di elementi idonei a spiegare l'assenza del ricorrente dal luogo in cui era ristretto, protrattasi per circa un'ora. I motivi di ricorso, a fronte di ciò, reiterano le deduzioni difensive, ma non individuano specifici vizi di ordine logico o giuridico.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presi te Mas5imo Anna Cr lo DEPOSITATA IN CAKL 17. .rA -