Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44397/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44397/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44397/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Carpinelli Alessandro ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 22/4/2021 della Corte di appello di Salerno, che ha confermato quella del Tribunale di Salerno del 26/10/2020, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44397/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990.

Parole chiave

Generato dall'IA
detenzione di stupefacenti traffico di cocaina dipendenza da sostanze consumo di canapa commisurazione della pena per traffico di stupefacenti infrazione grave alla lstup
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARPINELLI ALESSANDRO nato a SALERNO il 24/03/1976 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Carpinelli Alessandro ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 22/4/2021 della Corte di appello di Salerno, che ha confermato quella del Tribunale di Salerno del 26/10/2020, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto i due motivi, anche nella parte in cui prospettano la mancata risposta a doglianze difensive, si risolvono in realtà in una rivisitazione del non illogico giudizio di merito espresso nella sentenza di primo grado, confermata dalla sentenza impugnata, riguardante la qualificazione del fatto, essendo stato dato conto delle ragioni (dato quantitativo, riferito a due diverse tipologie di sostanze stupefacenti, cioè cocaina ed eroina per un totale corrispondente ad almeno 36 dosi medie, con suddivisione in quasi 50 involucri, parte dei quali occultati nel ciclomotore; condotta volta ad eludere il controllo e ulteriormente connotata dal possesso di una somma in banconote di piccolo taglio) che, sulla base dei parametri normativi, inducevano a ravvisare una consistente capacità di spaccio e ad escludere l'ipotesi della lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presi nte Masimo Ri arelli Anna Cr' olo DEPOSITATA IN