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Ordinanza — n. 44395/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for generic formulation lacking specific critique of sentencing reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44395/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Karis Fabrizio inadmissible due to its generic nature. The appellant challenged the conviction for attempted robbery but failed to provide a specific critical examination of the lower court's reasoning regarding acquittal grounds and sentence severity. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is merely generic and fails to offer a specific critical examination of the contested judgment's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic formulation lack of specific critique criminal procedure sentencing reasoning esame di cassazione spese di esecuzione evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 385 cod. pen
Karis Fabrizio ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 13/1/2021 della Corte di appello di Trento, che ha confermato quella del Tribunale di Rovereto in data 19/12/2019, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 385 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARIS FABRIZIO nato a TRENTO il 12/10/1993 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Karis Fabrizio ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 13/1/2021 della Corte di appello di Trento, che ha confermato quella del Tribunale di Rovereto in data 19/12/2019, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 385 cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile, perché genericamente formulato, essendo dedotta la mancanza di motivazione in ordine a ragioni di proscioglimento e all'entità della pena, senza alcun puntuale esame critico della motivazione della sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Massimo Ricqarelli DEPOSITATA CAN.C.7.71...i..E0tA - 1 Di