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Ordinanza — n. 44393/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44393/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44393/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Okoeguale Godstime ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 29/10/2020 della Corte di appello di Torino, che ha confermato quella del Tribunale di Torino in data 17/2/2020, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44393/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

Parole chiave

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reato grave di stupefacenti sanzione penale traffico aggravato di cocaina abuso di sostanze guida in stato di ebbrezza qualificata infrazione qualificata LStup
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKOEGUALE GODSTIME nato il 16/04/1994 avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Okoeguale Godstime ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 29/10/2020 della Corte di appello di Torino, che ha confermato quella del Tribunale di Torino in data 17/2/2020, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato, a fronte di una non arbitraria motivazione nella quale si è dato conto in realtà che l'irrogazione di una pena superiore al minimo era giustificata da un recente precedente specifico, delle modalità del fatto e della quantità non minima dello stupefacente.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presid Massimo RiTiarelli Anna Cri D EPOS4TATA IN CANCELLERIA - 9